Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9590 del 30 settembre 1988

ECLI:IT:CASS:1988:9590PEN

Massima

Massima ufficiale
Il verbale delle commissioni di esami di Stato, sono da considerarsi atti pubblici, in quanto in essi i pubblici ufficiali componenti della commissione attestano la verità di atti da loro compiuti, o in loro presenza avvenuti. Per tali ragioni, la dichiarazione con la quale il componente di una commissione di esame di maturità falsamente attesti fatti di cui l'atto è destinato a provare la verità, integra il reato p.p. dell'art. 479 c.p. (Nella specie l'imputato aveva, contrariamente al vero, dichiarato di non aver impartito lezioni private ai candidati esaminandi).

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