Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 48534 del 18 dicembre 2003

ECLI:IT:CASS:2003:48534PEN

Massima

Massima ufficiale
Al giudice della cognizione non.compete alcuna indagine preventiva sulle condizioni economiche dell'imputato, nel momento incui esercita il potere di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma accordata a titolo di risarcimento del danno; pertanto è inammissibile il motivo di appello, formulato insede di discussione finale, con.il quale si introducono questioni relative all'entità ed alle componenti del risarcimento del danno dovuto alla parte civile costituita, trattandosi di questioni diverse da quella relativa alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo di risarcimento, le quali non.possono pertanto ritenersi implicitamente comprese in essa.

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