Cassazione penale Sez. V sentenza n. 342 del 18 gennaio 1983
ECLI:IT:CASS:1983:342PEN
Massima
Massima ufficiale
La cosiddetta grossolanità del falso, in tema di falso nummario, va intesa come inidoneità assoluta della falsificazione ad ingannare chicchessia, e cioè come evidenza tale da escludere la possibilità e non solo la probabilità dell'inganno.
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