Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3480 del 15 aprile 1985

ECLI:IT:CASS:1985:3480PEN

Massima

Massima ufficiale
Le analisi delle acque, ai fini dell'accertamento del loro inquinamento, non possono essere utilizzate come fonte di prova nel processo penale, se il titolare dello scarico non abbia ricevuto l'avviso a presenziare all'esecuzione di esse. Rimane, comunque, salva la decisione del giudice di merito nella quale la responsabilità dell'imputato sia basata su altri elementi di prova, diversi dall'analisi eseguita irregolarmente.

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