Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3972 del 6 giugno 1996
ECLI:IT:CASS:1996:3972PEN
Massima
Massima ufficiale
Quando l'ordinanza che dispone una misura cautelare perde efficacia, perché il giudice non procede all'interrogatorio dell'indagato entro il termine previsto dall'art. 294 cod. proc. pen. o perché il competente tribunale non si pronuncia sulla richiesta di riesame nel termine previsto dall'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., la misura cautelare divenuta inefficace è "tamquam non esset"; con la conseguenza che l'ordinanza con la quale essa viene nuovamente disposta deve essere considerata come "ordinanza che dispone una misura coercitiva" e, quindi, soggetta alla richiesta di riesame prevista dall'art. 309 cod. proc. pen. e non all'appello previsto dall'art. 310 dello stesso codice.
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