Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4071 del 30 marzo 1988

ECLI:IT:CASS:1988:4071PEN

Massima

Massima ufficiale
La concessione in sanatoria per le opere conformi alle norme urbanistiche, con conseguente estinzione del reato, e` stato introdotta e disciplinata, come disposizione di carattere generale, dalla legge 28 febbraio 1985 n. 47, e, precisamente dall`art. 13, secondo il quale la verifica di conformita` ed il pagamento della sanzione costituiscono presupposti obbligatori del rilascio della concessione in sanatoria, e questa e` considerata la via obbligata della estinzione del reato, ai sensi del successivo art. 22; non appare dubbio, pertanto, che per gli abusi edilizi consumati nel vigore della legge suindicata, come per quelli commessi dopo l`1 ottobre 1983, data finale degli abusi suscettibili di condono e non sanati prima dell`entrata in vigore della nuova normativa, sebbene difetti una norma transitoria sulla disciplina relativa a questi ultimi, la concessione in sanatoria vada rilasciata nel rispetto delle condizioni stabilite dall`art.  13.

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