Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6863 del 8 luglio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:6863PEN

Massima

Massima ufficiale
Il divieto di concedere la sospensione condizionale della pena a colui che ne abbia usufruito per due volte, e stabilito dall'art. 164 cod. proc. pen. opera anche quando gli effetti penali delle condanne a pena sospesa siano legislativamente dichiarati cessati e, quindi, anche nelle ipotesi in cui i fatti, per i quali tali condanne furono emesse, siano divenuti estranei alla sfera dell'illecito penale. (Nella specie, la corte ha annullato una sentenza che aveva concesso la sospensione condizionale della pena ad un imputato che ne aveva usufruito per due volte e relativamente a contravvenzioni, poi depenalizzate).

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