Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 441 del 18 gennaio 1984

ECLI:IT:CASS:1984:441CIV

Massima

Massima ufficiale
L'attualità del comportamento antisindacale, o, almeno, degli effetti di questo, costituisce il presupposto necessario per l'esperibilità del procedimento previsto dall'art.. 28 della legge n.. 300 del 1970, che, di conseguenza, non può essere utilizzato neppure per la repressione di comportamenti antisindacali futuri, ostandovi la ratio e la lettera della norma citata nonché la considerazione che, ammettendo la possibilità di pronunce giudiziarie relative a comportamenti futuri del datore di lavoro, si riconoscerebbe al giudice (la violazione dei cui precetti è penalmente sanzionata) l'esercizio di una funzione normativa, che eccede l'attività giurisdizionale.

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