Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7351 del 2 settembre 1983

ECLI:IT:CASS:1983:7351PEN

Massima

Massima ufficiale
Sussiste immutazione del fatto, quando sia stato contestato il reato previsto dall'art. 468 cod. pen. e ritenuto in sentenza il delitto punito dall'art. 469 cod. PEN.. nello schema della prima fattispecie legale la condotta dell'agente consiste nella contraffazione di pubblici sigilli o di strumenti destinati alla pubblica autenticazione o certificazione o nell'uso di tali mezzi. Oggetto specifico della tutela penale è quindi l'interesse a garantire il bene giuridico della pubblica fede attribuito a particolari mezzi simbolici. L'art. 469 cod. pen. punisce invece la contraffazione, con mezzi diversi dagli strumenti indicati nell'art. 468, di impronte di una pubblica autenticazione o certificazione e l'uso della cosa che reca l'impronta contraffatta. La norma pertanto protegge non gli strumenti indicati nell'art. 468, ma i segni da essi impressi.

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