Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6367 del 25 giugno 1985

ECLI:IT:CASS:1985:6367PEN

Massima

Massima ufficiale
Il delitto di sequestro di persona si realizza allorché, con mezzi di coazione diretti od indiretti, si privi taluno della propria libertà personale, impedendogli la libertà di movimento per un tempo apprezzabile, a nulla rilevando che il soggetto passivo conservi la possibilità di chiedere un aiuto a terzi. Questo delitto non è escluso dal fatto che il principio della libertà non sia totale e che, quindi, il soggetto passivo conservi una limitata possibilità di determinazione o di movimento, poiché ciò non elimina la configurazione della previsione criminosa, il cui elemento oggettivo è realizzato completamente dalla apprezzabile e rilevante privazione della libertà.

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