Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 7388 del 23 luglio 1981

ECLI:IT:CASS:1981:7388PEN

Massima

Massima ufficiale
Il giudice di secondo grado, in caso di appello dell'imputato avverso la sentenza di primo grado che lo abbia assolto con formula dubitativa, deve applicare il beneficio dell'amnistia non già nella fase predibattimentale ai sensi dell'art. 421 cod. proc. pen., ma solo dopo aver proceduto al dibattimento ed avere, in tale sede, esaminato le doglianze dell'imputato, che potrebbe, consentendolo il decreto di clemenza, rinunciare anche al detto beneficio. (V. mass. n. 106960, anno 1968 ed ivi massima citata; mass. n. 118755, anno 1971; mass. n. 099238, anno 1964, sul dovere del giudice di riesaminare - in tal caso - criticamente il materiale probatorio agli atti).

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