Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5476 del 4 giugno 1998

ECLI:IT:CASS:1998:5476CIV

Massima

Massima ufficiale
Ove un`associazione persegua (anche) finalita` connesse al pensiero ed alle ideologie (ad esempio, un sindacato o un partito politico), il differimento della facolta` di recesso puo` tradursi in una menomazione o compressione della liberta` di cui all'art. 21 Cost., comportando il dovere dell'associato di uniformarsi ad idee ed iniziative non piu` condivise. Quando, invece, l'associazione abbia compiti e fini esclusivamente economici, la menzionata evenienza deve essere in radice negata, rientrando nell'autonomia contrattuale dei partecipanti la fissazione della durata di diritti ed obblighi disponibili, in armonia con la causa negoziale (la S.C. ha cosi` esclusa la nullita` dello statuto di un`associazione gerente un comprensorio residenziale, il quale consentiva il recesso degli associati solo dopo venticinque anni dalla costituzione).   da vedere: Sen 18/07/1997 4244 sez 1 Pen

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