Cassazione penale Sez. V sentenza n. 13164 del 8 aprile 2002

ECLI:IT:CASS:2002:13164PEN

Massima

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Il diritto di cronaca, pur essendo un fondamentale diritto di libertà di manifestazione del pensiero, trova i suoi limiti nel rispetto della verità dei fatti narrati e nella continenza espressiva. Pertanto, il giornalista che riferisce notizie vere ma le accompagna con affermazioni false, non può invocare la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, in quanto è tenuto a verificare con la massima diligenza la corrispondenza al vero di tutti gli elementi della notizia pubblicata, senza limitarsi a un mero affidamento sulla fonte informativa. L'errore del giornalista sulla veridicità di una parte della notizia, determinato da una erronea interpretazione di atti ufficiali, non è sufficiente a integrare l'esimente putativa, essendo necessario che il cronista abbia svolto tutti gli accertamenti necessari per fugare ogni ragionevole dubbio sulla verità di quanto riferito. La legge, inoltre, può legittimamente prevedere limitazioni all'appello avverso le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria, senza che ciò comporti una violazione del diritto di difesa o del principio di ragionevolezza, in considerazione della minore afflittività di tale sanzione rispetto a quella detentiva e della necessità di assicurare la ragionevole durata del processo.

Sentenza completa

FATTO
Il 7.3.1996 sul quotidiano "Il Tempo" di Roma fu pubblicato un articolo dal titolo "Tortoreto: il comune ha sospeso C. D. S. dal servizio. Cimitero: via il custode. E' coinvolto nell'inchiesta sul racket delle salme" a firma del giornalista C. R. M. G. era, all'epoca, direttore del giornale.
A seguito di querela presentata dal D. S., i due furono tratti a giudizio e condannati alle pene ritenute di giustizia per i reati loro rispettivamente ascritti (art. 595 c.p., 13 e 21 l. 47/48 il C., artt. 57-595 c.p., 13 e 21 I. 47/48 il M.).
Ha proposto appello il difensore del C., sollevando, innanzitutto, eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dalla legge 468/99 nella parte in cui non prevede la possibilità di proporre appello avverso le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria.
Lo stesso C. ed il M. (quest'ultimo, con ricorso per cassazione) poi hanno dedotto violazione degli artt. …

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