Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 331 del 15 gennaio 1991

ECLI:IT:CASS:1991:331CIV

Massima

Massima ufficiale
Con riguardo al provvedimento di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo, adottato dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura (a prescindere da ogni sindacato sulla fondatezza degli addebiti mossi in sede penale) ai sensi dell`art. 31 del R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511 (modificato dall`art. 58 del D.P.R. 16 settembre 1958 n. 916), si deve escludere il difetto di corrispondenza fra pronuncia e contestazione, in relazione alla circostanza che la richiesta del Ministro o del Procuratore generale sia stata avanzata a norma dell`art. 30 del citato decreto (contemplante la sospensione del magistrato soggetto a procedimento disciplinare), qualora si resti nell`ambito della mera qualificazione giuridica degli stessi fatti indicati in detta richiesta.

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