Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10706 del 1 dicembre 1984

ECLI:IT:CASS:1984:10706PEN

Massima

Massima ufficiale
Il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere nuovamente concesso a chi ne abbia già goduto se, nel periodo compreso tra la precedente condanna e quella per la quale viene richiesto l'anzidetto beneficio, l'imputato abbia riportato condanna a pena pecuniaria per delitto o a pena detentiva o pecuniaria per contravvenzione, purché non vengono superati i limiti previsti dall'art.. 163 cod. PEN..

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