Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4495 del 1 aprile 1980
ECLI:IT:CASS:1980:4495PEN
Massima
Massima ufficiale
Nel caso di appello dell'imputato, che assolto in primo grado con formula dubitativa abbia chiesto l'assoluzione con formula ampia, il giudice di secondo grado può applicare il beneficio della sopravvenuta amnistia solo dopo aver esaminato le doglianze mosse con i motivi di appello contro la sentenza impugnata e riconosciuto l'infondatezza del proposto gravame, in quanto deve, in ogni caso, adottare la soluzione più favorevole per l'imputato, il quale ha chiesto la migliore formula di assoluzione. Pertanto egli non può provvedere ai sensi dell'art. 421 Cod. proc. pen..
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