Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata - Potenza sentenza n. 32 del 2019

ECLI:IT:TARBAS:2019:32SENT

Massima

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Il Comune che rilascia un titolo edilizio è tenuto, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, a realizzare le opere di urbanizzazione primaria previste dallo strumento urbanistico vigente, ivi comprese le strade di collegamento, entro il termine di tre anni dal rilascio del permesso di costruire, ovvero a prevederne l'attuazione nel successivo triennio. Tale obbligo di facere, di natura solidaristica, determina il correlativo dovere dell'ente di dare riscontro alle istanze dei cittadini, legittimati dall'avvenuto pagamento degli oneri di urbanizzazione, volte a sollecitare l'adempimento di tale incombenza. Pertanto, il silenzio serbato dall'amministrazione comunale sulla diffida presentata dal privato proprietario di un immobile, per il quale è stato rilasciato il permesso di costruire, è illegittimo, in quanto viola il preciso obbligo di provvedere imposto dalla legge. Tuttavia, la condanna dell'amministrazione all'adozione dei provvedimenti richiesti non può essere pronunciata dal giudice amministrativo, in quanto la materiale realizzazione dell'opera di urbanizzazione primaria presuppone molteplici adempimenti di natura programmatica e progettuale, richiedendo un inevitabile contemperamento con i concorrenti, talora prevalenti, interessi pubblici sottesi alla complessiva azione politica e amministrativa dell'ente, spazi di scelta e di discrezionalità che non possono essere invasi dall'autorità giudiziaria. In tal caso, il ricorrente potrà, una volta conseguita la formale risposta alla sua diffida, contestarne gli eventuali sfavorevoli contenuti e ottenere, se del caso, una declaratoria di illegittimità protesa, in ottica conformativa, al finale conseguimento del bene della vita.

Sentenza completa

Pubblicato il 07/01/2019

N. 00032/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00332/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 332 del 2018, proposto da
((omissis)), rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale alla PEC [email protected];

contro

Comune di Avigliano, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale alla PEC [email protected];

nei confronti

Eurocostruzioni di Luongo e Girardi L & C Sas non costituito in giudizio;

per la declaratoria

dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Avigl…

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