Consiglio di Stato sentenza n. 4073 del 2021

ECLI:IT:CDS:2021:4073SENT

Massima

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Il provvedimento amministrativo di concessione edilizia per la ristrutturazione di un immobile, che comporta la demolizione e la ricostruzione dello stesso, può essere legittimamente impugnato dai proprietari di edifici confinanti, i quali lamentino un pregiudizio derivante dalla realizzazione dell'intervento edilizio. Tuttavia, l'intervenuta rinuncia all'impugnazione da parte dei ricorrenti, accettata dalle altre parti costituite, determina l'estinzione del giudizio, con conseguente compensazione delle spese di lite. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che i proprietari di immobili confinanti con un'area oggetto di intervento edilizio hanno la legittimazione a impugnare il provvedimento di concessione edilizia, qualora ritengano di subire un pregiudizio dalla realizzazione dell'opera. Ciò in quanto il provvedimento autorizzativo incide sulla loro sfera giuridica, potendo arrecare loro un danno. Tuttavia, la successiva rinuncia all'impugnazione da parte dei ricorrenti, accettata dalle altre parti, comporta l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese di lite. La massima giuridica può essere così formulata: I proprietari di immobili confinanti con un'area oggetto di intervento edilizio autorizzato con provvedimento di concessione edilizia hanno la legittimazione a impugnare tale provvedimento, qualora ritengano di subire un pregiudizio dalla realizzazione dell'opera. Tuttavia, l'intervenuta rinuncia all'impugnazione da parte dei ricorrenti, accettata dalle altre parti costituite, determina l'estinzione del giudizio, con conseguente compensazione delle spese di lite. Il provvedimento amministrativo di concessione edilizia per la ristrutturazione di un immobile, che comporta la demolizione e la ricostruzione dello stesso, può essere legittimamente impugnato dai proprietari di edifici confinanti, i quali lamentino un pregiudizio derivante dalla realizzazione dell'intervento edilizio. Tuttavia, l'intervenuta rinuncia all'impugnazione da parte dei ricorrenti, accettata dalle altre parti costituite, determina l'estinzione del giudizio, con conseguente compensazione delle spese di lite.

Sentenza completa

Pubblicato il 26/05/2021

N. 04073/2021REG.PROV.COLL.

N. 05584/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5584 del 2012, proposto dai signori ((omissis)) e ((omissis)), rappresentati e difesi dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via ((omissis)), n. 5;

contro

il Comune di Treviglio, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Appia Nuova, n. 96 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’((omissis)) s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituita in giudizio;

e con l…

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