Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 220 del 2015

ECLI:IT:TARMI:2015:220SENT

Massima

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La revoca in autotutela di una procedura di gara per l'affidamento di un servizio pubblico determina il venir meno dell'interesse alla decisione di merito del ricorso proposto avverso gli atti della procedura medesima, rendendo il ricorso improcedibile. Tale principio trova applicazione sia per il ricorso introduttivo che per il ricorso per motivi aggiunti, in quanto la revoca in autotutela dell'intera procedura di gara fa cessare la materia del contendere, privando le parti del loro interesse a ottenere una pronuncia di merito. La compensazione delle spese di giudizio risulta giustificata in considerazione dell'andamento fattuale della vicenda, caratterizzata dall'intervenuta revoca in autotutela della procedura di gara oggetto di impugnazione. La massima sintetizza i seguenti principi di diritto desumibili dalla sentenza: 1. La revoca in autotutela di una procedura di gara per l'affidamento di un servizio pubblico determina il venir meno dell'interesse alla decisione di merito del ricorso proposto avverso gli atti della procedura medesima, rendendo il ricorso improcedibile. 2. Tale principio trova applicazione sia per il ricorso introduttivo che per il ricorso per motivi aggiunti, in quanto la revoca in autotutela dell'intera procedura di gara fa cessare la materia del contendere, privando le parti del loro interesse a ottenere una pronuncia di merito. 3. La compensazione delle spese di giudizio risulta giustificata in considerazione dell'andamento fattuale della vicenda, caratterizzata dall'intervenuta revoca in autotutela della procedura di gara oggetto di impugnazione.

Sentenza completa

N. 00003/2014
REG.RIC.

N. 00220/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00003/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
- A.T.I. costituenda tra C.L.O. Cooperativa Lavoratori Ortomercato Soc. Coop a resp. limitata e Argol S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dagli Avv.ti ((omissis)) e ((omissis)) ed elettivamente domiciliate in Milano, Via Corridoni n. 39, presso la Segreteria del T.A.R.;

contro

- Sogemi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. ((omissis)) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Piazza Castello n. 1;

nei confron…

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