Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 56 del 2012

ECLI:IT:TARNA:2012:56SENT

Massima

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Il provvedimento con cui un Comune intima la rimozione coattiva di un impianto pubblicitario rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la violazione commessa implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della rimozione, per le quali è previsto il rimedio del ricorso al giudice di pace. In tali controversie, il giudice amministrativo non è competente, poiché l'Amministrazione non esercita alcun potere autoritativo, ma si limita all'applicazione, scevra da discrezionalità, delle disposizioni di legge. Pertanto, l'opposizione avverso il provvedimento di irrogazione sia della sanzione pecuniaria che di quella, accessoria, della rimozione della pubblicità abusiva, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto in entrambi i casi la Pubblica Amministrazione non esercita alcun potere autoritativo, ma si limita all'applicazione, priva di discrezionalità, delle norme di legge. Il sistema sanzionatorio relativo alla violazione in esame prevede, infatti, l'irrogazione di una sanzione amministrativa, cui può seguire la sanzione accessoria della rimozione, da eseguirsi a cura del contravventore e, in difetto, dall'Amministrazione, che pone poi, con separato provvedimento, le spese occorse a carico del contravventore.

Sentenza completa

N. 02010/2010
REG.RIC.

N. 00056/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02010/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2010 del 2010, proposto da:
Cer.Bon S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t. sig. Tommaso Cerciello, rappresentata e difesa dagli avv.ti Innocenzo Calabrese e Giuseppe Romano, con domicilio eletto in Napoli, alla via Toledo, 156;

contro

Comune di Nola, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Sabatino Rainone, con domicilio eletto in Napoli, al Centro Direzionale - Is.E/2 - scala A, presso lo studio Capotorto -Sito);

per l'annullamento

previa sospensione

dell’atto prot. n.1697 del 28.1.2010 recante diffida alla rimozione di impianto pubblicita…

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