Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1801 del 10 settembre 1993

ECLI:IT:CASS:1993:1801PEN

Massima

Massima ufficiale
Il controllo di legittimita` sulla motivazione dei provvedimenti restrittivi della liberta` personale e` diretto a verificare non soltanto la congruenza logica e la completezza dell`apparato argomentativo che collega la premessa, rappresentata dagli indizi, e la conclusione, incentrata nel giudizio di probabile colpevolezza del prevenuto, ma anche la valenza sintomatica degli indizi stessi quali garanzia della legalita` del provvedimento. A tal fine e` necessario che il giudice di merito indichi compiutamente tutti gli elementi di fatto e di diritto sui quali la decisione e` fondata per consentire, da un lato, all`interessato di formulare le proprie censure, dall`altro alla Corte di Cassazione di esercitare la funzione di controllo che le e` propria.    da vedere: Sen 09/09/1991 811 sez 5 Pen

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