Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3896 del 28 aprile 1983

ECLI:IT:CASS:1983:3896PEN

Massima

Massima ufficiale
Tutte le cause che estinguono l'azione penale perché estinguono il reato (morte dell'imputato, amnistia, ecc.) o che ne ostacolano permanentemente il promuovimento o l'esercizio (mancanza di autorizzazione, di querela, ecc.) privano il giudice penale della competenza civile circa l'azione proposta mediante la costituzione di parte civile. Per motivi contingenti di opportunità e di convenienza legislativa l'art. 12 della legge delega 3 agosto 1978, n. 405 ha parzialmente innovato il suddetto principio stabilendo che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alla restituzione e al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare estinto il reato per amnistia decide egualmente sull'impugnazione, ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Nel caso, però, di rinunzia della parte civile alla propria costituzione illimitata ed incondizionatamente fatta nel giudizio di appello la detta decisione è preclusa al giudice della impugnazione.

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