Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3997 del 4 febbraio 2005

ECLI:IT:CASS:2005:3997PEN

Massima

Massima ufficiale
L'art. 576 cod. proc. pen., che facoltizza la parte civile a proporre impugnazione, con lo stesso mezzo previsto per il P.M., avverso i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile, trova applicazione, in difetto di specifica e diversa normativa, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, anche in caso di sentenza pronunciata dal giudice di pace. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che fosse impugnabile dalla parte civile non con appello ma con ricorso per cassazione - essendo questo il mezzo consentito al P.M. ai sensi dell'art. 36, comma secondo, del D.Lgs. n. 274/2000 - la sentenza con la quale il giudice di pace, nel condannare l'imputato, per il reato di ingiuria, alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia, aveva omesso di provvedere sulla richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla parte civile).

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