Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 291 del 2013

ECLI:IT:TARNA:2013:291SENT

Massima

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Il ricorso amministrativo può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, con conseguente integrale compensazione delle spese di giustizia tra le parti. Il venir meno dell'interesse della parte ricorrente a ottenere una pronuncia sul merito della controversia, manifestato con apposita dichiarazione, determina l'improcedibilità del ricorso, senza che il giudice debba entrare nel merito della questione. In tali casi, il principio di soccombenza viene derogato e le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti, in considerazione del fatto che il ricorrente ha rinunciato spontaneamente alla decisione nel merito. Il giudice amministrativo, preso atto della sopravvenuta carenza di interesse, è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso, ordinando l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa. Tale soluzione, fondata sui principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, evita l'inutile prosecuzione di un giudizio privo di utilità per la parte ricorrente, garantendo un'adeguata tutela del suo diritto di azione e di difesa.

Sentenza completa

N. 03660/1992
REG.RIC.

N. 00291/2013 REG.PROV.COLL.

N. 03660/1992 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3660 del 1992, proposto da:
Salzano Vincenzo, rappresentato e difeso dagli avv. Corrado Diaco e Maurizio Borghese, con domicilio eletto in Napoli, piazza S. Pasquale, 1;

contro

la Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della giunta regionale, rappresentata e difesa dall’Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso la sede dell’Ente, in Napoli, via S. Lucia, 81;

Per l’annullamento

del silenzio rifiuto formatosi in seguito al decorso dei termini dalla notifica alla Regione Campania in data 25.10.1991 dell’atto d’invito e in data 6.12.1991 dell’atto di diffida e messa in mora, non…

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