Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino sentenza n. 924 del 2012

ECLI:IT:TARPIE:2012:924SENT

Massima

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La disciplina degli impianti pubblicitari di servizio, quali le transenne parapedonali, è regolata in modo peculiare e derogatorio rispetto alla disciplina generale degli impianti pubblicitari ordinari prevista dal Codice della Strada e dal suo regolamento di attuazione. In particolare, l'art. 51, comma 8, del regolamento di attuazione del Codice della Strada dispone che la diffusione di messaggi pubblicitari mediante tali impianti di servizio è disciplinata dai regolamenti comunali, i quali devono determinare le dimensioni, le tipologie e i colori delle transenne e degli spazi pubblicitari in esse inseriti, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 23, comma 1, del Codice della Strada. Tale norma speciale prevale sulla disciplina generale, sicché il mero fatto che l'impianto pubblicitario di servizio debba essere collocato in corrispondenza di una intersezione o di una rotatoria stradale non può costituire, di per sé, ragione ostativa al rilascio dell'autorizzazione. L'amministrazione comunale, in assenza di un proprio regolamento di disciplina, deve invece svolgere un'istruttoria specifica volta a verificare, caso per caso, se lo specifico mezzo pubblicitario, per le sue caratteristiche dimensionali, formali e di ubicazione, possa ingenerare confusione con la segnaletica stradale, rendere difficile la percezione da parte degli utenti della strada ovvero arrecare in altro modo disturbo o intralcio alla circolazione stradale, motivando adeguatamente il provvedimento conclusivo di autorizzazione, diniego o revoca. Inoltre, per gli impianti pubblicitari di servizio non è richiesto il preventivo nulla osta dell'ente proprietario della strada, a differenza di quanto previsto per gli impianti pubblicitari ordinari.

Sentenza completa

N. 00822/2011
REG.RIC.

N. 00924/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00822/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 822 del 2011, proposto da:
COPRES S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ((omissis)) in Torino, via Bligny, 15;

contro

PROVINCIA DI NOVARA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ((omissis)) in Torino, via Principi D'Acaja, 6;

COMUNE DI GATTICO, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 2011/2…

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