Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1321 del 6 giugno 1987

ECLI:IT:CASS:1987:1321PEN

Massima

Massima ufficiale
Le misure di prevenzione - per le quali e` stata assicurata la duplice riserva, di legge e di giurisdizione - devono coprire quei settori preclusi al diritto penale per i limiti scaturenti dal principio di offensivita` e di legalita` e per esse il legislatore non ha potuto prevedere fattispecie individualizzanti "piu` pregnanti". da cio` deriva che in tema di disposizioni contro la mafia ai fini dell`accertamento della pericolosita` e` sufficiente il riferimento a sospetti fondati su elementi obiettivi o fatti specifici dai quali si possa evincere la qualita` nel proposto di indiziato di appartenenza ad una associazione mafiosa, ossia ad una particolare aggregazione di cui l`art. 416bis c.p. fornisce una definizione incentrata sulla "vocazione imprenditoriale" del mafioso.

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