Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 935 del 2019

ECLI:IT:TARLE:2019:935SENT

Massima

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L'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi da parte della pubblica amministrazione costituisce un'attività vincolata e doverosa, per cui i relativi provvedimenti, come l'ordinanza di demolizione, sono atti vincolati la cui adozione non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario. La misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche è comminata secondo un procedimento di natura vincolata tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato, che si ricollega ad un preciso presupposto di fatto, cioè l'abuso. Pertanto, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, ove anche dovuta, sarebbe derubricata a mera irregolarità non invalidante, secondo lo schema disegnato dall'art. 21 octies della legge n. 241 del 1990. Il privato non può limitarsi a dolersi della mancata comunicazione di avvio, ma deve anche indicare gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento ove avesse ricevuto la comunicazione, comportanti un esito diverso da quello risultante dall'atto impugnato. In mancanza, è da ritenere l'irrilevanza della contestazione di vizi meramente formali o procedimentali, ex art. 21 octies della legge n. 241 del 1990. Inoltre, il provvedimento con cui viene ingiunta la demolizione di un immobile abusivo e mai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata, che impongono la rimozione dell'abuso. Infine, l'individuazione più precisa dell'opera abusiva e della relativa area di sedime, ove dovesse emergere una necessità siffatta, ben potrà essere effettuata successivamente dall'amministrazione, non costituendo motivo di illegittimità dell'ordine di demolizione la mancata indicazione del bene e della relativa area di sedime.

Sentenza completa

Pubblicato il 05/06/2019

N. 00935/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00098/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 98 del 2014, proposto da
((omissis)), rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Reggimento Fanteria;

contro

Comune di Melpignano non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 39 a firma del Dirigente responsabile del Settore Edilizia, Urbanistica e LL.PP. del Comune di Melpignano del18.10.2013, nonchè di ogni atro atto presupposto, connesso e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

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