Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7394 del 22 febbraio 2007

ECLI:IT:CASS:2007:7394PEN

Massima

Massima ufficiale
In caso di aggravamento della misura cautelare conseguente a trasgressione delle prescrizioni imposte, ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen., non è necessario provvedere all'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., atteso che le esigenze cautelari sono già state valutate in sede di prima applicazione della misura ed il giudizio di adeguatezza della stessa ripristinata misura scaturisce direttamente dalle ragioni che hanno indotto il giudice ad applicarla nuovamente (principio affermato, nella specie, con riguardo a ripristino della custodia in carcere a seguito di trasgressione di prescrizioni da parte di soggetto sottoposto ad arresti domiciliari presso un luogo di cura).

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