Cassazione penale Sez. III sentenza n. 35428 del 24 settembre 2021

ECLI:IT:CASS:2021:35428PEN

Massima

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La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. "patteggiamento") può essere impugnata in Cassazione solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448 comma 2-bis c.p.p., ovvero quelli attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Quando l'impugnazione è proposta per motivi diversi da quelli consentiti, l'inammissibilità del ricorso deve essere pronunciata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, in considerazione della ratio deflattiva della previsione normativa. Inoltre, nel caso di sentenza di patteggiamento, la possibilità di dedurre l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, essendo preclusa l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami aspetti in fatto e probatori non emergenti con immediatezza dalla contestazione. Pertanto, il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento che deduca motivi diversi da quelli tassativamente previsti o che si risolva in una inammissibile rivalutazione del fatto deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di rito, con conseguente onere delle spese processuali e del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca - Presidente

Dott. CERRONI Claudio - Consigliere

Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano - Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 19/02/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere ACETO ALDO;
dato atto che, trattandosi di procedimento "de plano" non e' stato dato avviso alle parti.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I sigg.ri (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono, ai sensi dell'articolo 625-bis c.p.p., per l'annullamento della sentenza di questa Corte di cassazione, Sez…

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