Cassazione civile Sez. I sentenza n. 16062 del 21 dicembre 2000

ECLI:IT:CASS:2000:16062CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di appalto di opere pubbliche, nel periodo intercorrente fra l'ultimazione dell'opera ed il suo collaudo, a carico dell'appaltatore restano la manutenzione dell'opera e i lavori di riparazione dei danni che questa potrebbe subire in tale lasso di tempo solo nell'ipotesi in cui al suddetto appaltatore rimangano il possesso e la disponibilità dell'opera, pur ultimata; ne consegue che, ove, prima del collaudo, sia avvenuta l'immissione dell'appaltante nel possesso dell'opera, sia in seguito a consegna materiale da parte dell'appaltatore, sia per iniziativa dello stesso appaltante senza opposizione da parte dell'appaltatore, su quest'ultimo continueranno a gravare fino al momento del collaudo solo le responsabilità relative all'avvenuta realizzazione dell'opera (e quindi derivanti dai vizi o difformità da cui essa risulti offerta o dalla sua esecuzione non a regola d'arte), ma non quelle inscindibilmente connesse con il perdurante possesso dell'opera.

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