Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza n. 1242 del 2013

ECLI:IT:TARBA:2013:1242SENT

Massima

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Il soggetto concessionario della gestione e manutenzione di strade e autostrade di proprietà dello Stato, come l'Anas S.p.A., è obbligato alla pulizia della sede stradale e delle sue pertinenze, con rimozione non solo dei rifiuti abbandonati direttamente sulla sede stradale, ma anche di quelli abbandonati sulle pertinenze o sulle altre strutture annesse alla strada, in quanto tale attività di pulizia interferisce direttamente con la funzionalità dell'infrastruttura e con la sicurezza della viabilità, rientrando nei doveri di custodia, manutenzione e gestione del bene affidato in concessione, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada). Tale obbligo sussiste a prescindere dalle dimensioni dell'infrastruttura stradale e dalle eventuali situazioni di degrado o abbandono di rifiuti, in quanto il concessionario è tenuto ad adottare tutte le misure e cautele necessarie per mantenere in condizioni di efficienza e sicurezza la rete viaria di sua competenza. Pertanto, il Sindaco può legittimamente adottare un'ordinanza contingibile e urgente, ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000, per imporre al concessionario la pulizia e la rimozione di erbacce e rifiuti dalle strade e dalle relative pertinenze, senza che ciò integri una violazione degli obblighi di comunicazione di avvio del procedimento previsti dalla legge n. 241/1990, in quanto trattasi di provvedimento adottato in situazioni di necessità e urgenza. La mancata adozione di tali misure di pulizia e manutenzione da parte del concessionario può configurare una forma di colpa o negligenza nell'adempimento dei doveri di custodia e cura del bene affidato, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, pur se tale norma non trova diretta applicazione nella fattispecie, essendo la situazione in esame riconducibile ad una mera incuria e non ad una vera e propria discarica abusiva.

Sentenza completa

N. 00974/2011
REG.RIC.

N. 01242/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00974/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 974 del 2011, proposto da Anas s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Pandiscia, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Saracino in Bari, via Carlo Guarnieri, 13;

contro

Comune di Trinitapoli, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele de’ Robertis, con domicilio eletto in Bari, via Davanzati, 33;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- dell’ordinanza n. 4 del 14.2.11 a firma del Sindaco del Comune di Trinitapoli avente ad oggetto: “Pulizia suoli e spazi aperti nel centro abitato e nella periferia di Trinitapoli”;

- nonché di ogni atto presupposto, conn…

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