Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6164 del 28 novembre 1997

ECLI:IT:CASS:1997:6164PEN

Massima

Massima ufficiale
Poiche` la dichiarazione di illegittimita` costituzionale di una norma, pur avendo efficacia retroattiva in considerazione della sua natura "invalidante" e non abrogativa, non opera, pero`, con riferimento ai cosiddetti rapporti esauriti, la sentenza n. 77 del 1997 della Corte costituzionale, con la quale e` stata dichiarata l`illegittimita` dell`art. 294, comma primo, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all`interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere, e comunque non oltre cinque giorni dall`inizio di esecuzione della custodia, non trova applicazione allorche` la causa di inefficacia sopravvenuta della custodia cautelare per omesso interrogatorio sia insorta, sulla base della citata pronuncia della Corte costituzionale, in epoca successiva alla chiusura della fase procedimentale cui la medesima pronunzia si riferisce.  (Fattispecie relativa a richiesta di inefficacia sopravvenuta della custodia cautelare per omesso interrogatorio, presentata da imputato sottoposto a giudizio dinanzi alla Corte d`assise).

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