Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7360 del 8 luglio 1991

ECLI:IT:CASS:1991:7360PEN

Massima

Massima ufficiale
La norma di cui all'art. 21 della legge 18 aprile 1975 n. 110 non prevede una circostanza aggravante dei reati di detenzione e porto di armi da sparo, bensi` un autonomo titolo di reato concernente la destinazione di armi al fine specifico di sovvertire l'ordinamento dello Stato, ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettivita` mediante la commissione di attentati o, comunque, di uno dei delitti nella stessa norma elencati. Tale reato e` un reato di pericolo, il cui elemento soggettivo e` caratterizzato dal dolo specifico di volere sovvertire l'ordinamento dello Stato, ovvero mettere in pericolo la vita delle persone o sicurezza della collettivita` e per la consumazione del quale occorre che l'agente si proponga di perseguire una delle dette finalita` mediante la progettata commissione di attentati o di alcuno degli altri delitti nella stessa norma indicati.    conforme: Sen 07/05/1987 5580 sez 2 Pen

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