Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6877 del 8 luglio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:6877PEN

Massima

Massima ufficiale
L'applicazione della sanzione sostitutiva, prevista dall'art. 77 della legge n. 689 del 1981, con la conseguenziale estinzione del reato, è consentita anche per i reati punibili con pene detentive congiunta a pena pecuniaria, nel qual caso alla pena detentiva sostituita dovrà aggiungersi anche quella pecuniaria. A tal fine occorre determinare la pena detentiva e quella pecuniaria da infliggere in concreto - per prima cosa - e poi sostituire la detentiva, lasciando inalterata la seconda, che si aggiunge alla sanzione sostitutiva.

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