Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza breve n. 2989 del 2012

ECLI:IT:TARLAZ:2012:2989SENB

Massima

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Il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento da parte dell'amministrazione, quando tale comunicazione sia necessaria per consentire al privato interessato di partecipare al procedimento e far valere le proprie ragioni, determina l'illegittimità del provvedimento finale, in quanto la partecipazione procedimentale svolge una funzione conoscitiva a vantaggio di entrambe le parti, pubblica e privata, permettendo all'amministrazione di ridurre i margini di errore nell'adozione del provvedimento. Tale obbligo di comunicazione sussiste anche quando l'amministrazione non abbia rispettato la tempistica dettata dalla legge per l'adozione del provvedimento finale, in quanto la comunicazione di avvio del procedimento è una disposizione di carattere generale applicabile salvo che l'amministrazione non ne dimostri l'inutilità, circostanza che non emerge nel caso di specie. Inoltre, il fatto che la legge preveda la comunicazione alle aziende farmaceutiche del solo provvedimento conclusivo non esclude l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, in quanto tale comunicazione mira a garantire il coinvolgimento del privato interessato prima dell'adozione del provvedimento finale. Pertanto, il mancato rispetto di tale obbligo di comunicazione determina l'illegittimità del provvedimento finale, senza che sia necessario esaminare gli ulteriori profili di illegittimità dedotti, in quanto l'accoglimento di tale motivo preclude al giudice l'esame degli altri motivi di gravame, al fine di evitare che un eventuale esame di tali ulteriori profili di illegittimità possa vanificare l'obbligo, incombente sull'amministrazione, di reiterare il procedimento consentendo al privato interessato di parteciparvi.

Sentenza completa

N. 01702/2012
REG.RIC.

N. 02989/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01702/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1702 del 2012, proposto da:
Addenda Pharma Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Marrapese, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via della Balduina, 114;

contro

AIFA-Agenzia Italiana del Farmaco, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del 07.02.12 avente ad oggetto il ripiano dello sfondamento del tetto del 13,3% della spesa farmaceutica territoriale 2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'…

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