Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 15191 del 30 maggio 2024

ECLI:IT:CASS:2024:15191CIV

Massima

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La cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, pur determinandone l'estinzione, non impedisce l'iscrizione a ruolo dei tributi non versati dalla società medesima, né preclude la possibilità di azionare il credito tributario nei confronti dei soci, in quanto coobbligati solidali e successori ex lege della società estinta. In tale ipotesi, la notifica della cartella esattoriale intestata alla società estinta, effettuata a mani di uno dei soci, è valida ed efficace, in quanto il fenomeno successorio che si realizza a seguito dell'estinzione della società consente di ritenere edotto almeno uno dei successori della pretesa validamente azionata nei confronti della società. Pertanto, la nullità o l'inesistenza della notifica della cartella non può essere dichiarata, essendo sufficiente il raggiungimento dello scopo di rendere edotto il contribuente del contenuto del ruolo. Ciò vale anche nel caso in cui la cartella sia stata notificata all'indirizzo coincidente con la sede legale della società estinta, in quanto tale indirizzo deve ritenersi valido ai fini della notificazione, in quanto corrispondente all'ultimo domicilio della società medesima. Inoltre, l'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, che differisce gli effetti dell'estinzione della società ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, non ha efficacia retroattiva e, pertanto, si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese sia presentata nella vigenza della nuova disciplina o successivamente. Infine, l'agente della riscossione, pur essendo destinatario dell'impugnazione proposta dal contribuente avverso la cartella esattoriale, non è tenuto a chiamare in giudizio l'ente impositore, in quanto non sussiste una situazione di litisconsorzio necessario tra l'agente della riscossione e l'ente creditore, essendo a carico del primo l'onere di integrare il contraddittorio, senza che il giudice adito debba disporne l'integrazione d'ufficio.

Sentenza completa


REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
LUCIO LUCIOTTIPresidente
GIACOMO MARIA NONNOConsigliere
ROBERTO SUCCIOConsigliere
ANDREA ANTONIO SALEMMEConsigliere-Rel.
PIERPAOLO GORIConsigliere
Oggetto:
*IVA
RISCOSSIONE
Ud.15/03/2024 CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9692/2016 R.G. proposto da:
EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliata in VERONA VIA
LOCATELLI 3, presso lo studio dell’avvocato CIMETTI MAURIZIO
(CMTMRZ59E16L781D) che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato PARENTE GIUSEPPE (PRNGPP64E30F839O)
-ricorrente-
contro
((omissis)), ((omissis))
-intimati-
avverso SENTENZA…

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