Cassazione penale Sez. I sentenza n. 17894 del 7 aprile 2017

ECLI:IT:CASS:2017:17894PEN

Massima

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Il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica non è ammesso nei confronti di chi sia affetto esclusivamente da disturbi psichici o patologia psichiatrica, che non determinino altresì una grave infermità fisica non trattabile adeguatamente in ambiente carcerario o tale da rendere l'espiazione della pena contraria, per le eccessive sofferenze, al senso di umanità. L'insorgenza di una grave infermità psichica o di una patologia psichiatrica nella persona condannata costituisce, invece, evenienza disciplinata dall'articolo 148 c.p., che impone al giudice l'obbligo di disporre il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia del condannato affetto da infermità psichica "tale da impedire l'esecuzione della pena". Tale peculiare disciplina normativa dell'infermità psichica del condannato configura non un'ipotesi di rinvio o di sospensione della pena, bensì soltanto un caso di mutamento obbligatorio del suo regime esecutivo, dovendo l'intero periodo di ricovero - dovunque trascorso - essere computato nella stessa pena. Pertanto, il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di applicazione della detenzione domiciliare per le gravi condizioni di salute del detenuto, affetto da patologia psichiatrica, ha correttamente interpretato ed applicato tali principi generali, rilevando l'insussistenza in concreto delle condizioni necessarie per la concessione di tali misure, in quanto le affezioni di tipo fisico sono adeguatamente monitorate, tenute sotto controllo e trattate in contesto carcerario, mentre per la patologia psichiatrica è possibile applicare esclusivamente i rimedi previsti dall'articolo 148 c.p., riservati alla competenza del Magistrato di sorveglianza. Inoltre, il Tribunale ha correttamente considerato i profili di pericolosità sociale del detenuto, desunti dalla sua carriera criminale, ritenendoli ostativi alla concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare per motivi di salute, in quanto misura inidonea alla prevenzione della recidivanza.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico - Presidente

Dott. TARDIO Angela - Consigliere

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere

Dott. BONI Monica - rel. Consigliere

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 3450/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA, del 19/01/2016;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette le conclusioni del PG Dott. SALZANO Francesco che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza emessa il 19 gennaio 2016 il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava l'istanza, proposta dal detenuto (OMISSIS), di differiment…

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