Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza breve n. 779 del 2017

ECLI:IT:TARNA:2017:779SENB

Massima

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L'autorizzazione all'installazione di cartelloni pubblicitari rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada, nel rispetto dei criteri e dei vincoli fissati nell'apposito regolamento comunale e nel piano generale degli impianti pubblicitari, assolve anche alle esigenze di tutela sottese al rilascio del permesso di costruire previsto dalla normativa edilizia di cui al d.P.R. n. 380/2001. Pertanto, l'installazione di cartelloni pubblicitari non è soggetta al regime del permesso di costruire, essendo sufficiente l'ottenimento dell'autorizzazione prevista dalla disciplina speciale del Codice della Strada. L'amministrazione comunale non può intervenire per sanzionare come abusiva, ai sensi del d.P.R. n. 380/2001, l'installazione di cartelloni pubblicitari in assenza di permesso di costruire, in quanto tale titolo abilitativo non è richiesto per tale tipologia di intervento. L'autorizzazione di cui all'art. 23 del Codice della Strada, rilasciata nel rispetto dei criteri e dei vincoli fissati dalla normativa di settore, assolve integralmente alle esigenze di tutela dell'assetto del territorio e delle sue caratteristiche abitative, estetiche, ambientali e di viabilità, rendendo pertanto superflua l'applicazione della disciplina edilizia generale. La specialità della normativa di settore, che prescrive regole e obblighi pianificatori specifici, esclude la necessità di un ulteriore titolo abilitativo di natura edilizia, in ossequio al principio di semplificazione e unicità del procedimento amministrativo. Inoltre, la sottrazione dei cartelli pubblicitari alla disciplina generale prevista per le costruzioni e le opere in genere, con il loro assoggettamento alle sole sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, conferma l'autonomia di tale disciplina speciale rispetto a quella edilizia.

Sentenza completa

Pubblicato il 08/02/2017

N. 00779/2017 REG.PROV.COLL.

N. 04131/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4131 del 2015, proposto da:
ANGELO CONTE, rappresentato e difeso dall’Avv. Lucio Erra, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Tino di Camaino n. 4;

contro

COMUNE DI QUALIANO, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Qualiano n. 18/2015 del 28 aprile 2015, recante la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi in relazione all’installazione di cartelloni pubblicitari alla Via Santa Maria a Cubito n. 342;

b) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseg…

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