Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10371 del 7 novembre 1985

ECLI:IT:CASS:1985:10371PEN

Massima

Massima ufficiale
La responsabilità del concorrente, di cui all'art. 116, primo comma cod. pen. non la natura di responsabilità oggettiva, poiché per potersi verificare è necessaria la sussistenza anche di un rapporto di causalità psichica, il quale esige che il reato diverso commesso dal concorrente, debba poter rappresentarsi alla psiche dell'agente nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello concorsualmente voluto, affermandosi in tal modo anche la necessaria presenza di un coefficiente di colpevolezza. Ne consegue che la responsabilità del concorrente resta esclusa solo quando il diverso reato commesso da altro concorrente si presenti come un evento eccezionale e atipico, ossia del tutto imprevedibile perché del tutto estraneo al piano criminoso, in quanto il concorso personale esige sempre un incontro o quanto meno un consapevole allineamento della volontà dei concorrenti rispetto al fine comune perseguito.

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