Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3561 del 7 dicembre 1993

ECLI:IT:CASS:1993:3561PEN

Massima

Massima ufficiale
L'art. 2 "ter" della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto con la legge 13 settembre 1982, n. 646, mira a sottrarre alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se le attività stesse siano, o meno, di tipo mafioso. La misura di prevenzione patrimoniale prevista dalla norma citata, poi, non è condizionata dall'esistenza di un giudicato penale che comprovi le illecite acquisizioni, potendo anche essere basata su una serie di elementi indiziari.

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