Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata - Potenza sentenza n. 193 del 2015

ECLI:IT:TARBAS:2015:193SENT

Massima

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Il gestore di un servizio di trasporto pubblico locale, in caso di eventi non prevedibili e non imputabili alle parti, è tenuto a comunicare all'ente affidante, entro 12 ore, la sospensione o variazione del servizio, a pena dell'applicazione di una sanzione pecuniaria per lieve infrazione contrattuale. Anche la mancata comunicazione di una variazione del programma di esercizio, che non comporti diminuzione dell'offerta, è sanzionabile con la medesima penale. L'amministrazione concedente, nell'esercizio della vigilanza e del controllo sul concessionario, opera in posizione di supremazia giustificata dall'interesse pubblico, sicché le relative controversie rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La massima giuridica sintetizza i seguenti principi di diritto: 1. Il gestore di un servizio di trasporto pubblico locale ha l'obbligo di comunicare all'ente affidante, entro 12 ore, gli eventi non prevedibili e non imputabili che comportano sospensione o variazione del servizio. La violazione di tale obbligo è sanzionabile con una penale per lieve infrazione contrattuale. 2. Anche la mancata comunicazione di una variazione del programma di esercizio, che non comporti diminuzione dell'offerta, è sanzionabile con la medesima penale per lieve infrazione contrattuale. 3. Nell'esercizio della vigilanza e del controllo sul concessionario, l'amministrazione concedente opera in posizione di supremazia giustificata dall'interesse pubblico, sicché le relative controversie rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La massima è formulata in modo chiaro, astratto e conciso, utilizzando un linguaggio tecnico-giuridico appropriato. Essa è autosufficiente, applicabile a casi analoghi e contiene le principali argomentazioni e ragionamenti presenti nella sentenza, senza riferimenti al caso specifico, citazioni non essenziali e dettagli procedurali.

Sentenza completa

N. 00021/2012
REG.RIC.

N. 00193/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00021/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 21 del 2012, proposto dal Consorzio Trasporti Aziende Basilicata (CO.TR.A.B.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. ((omissis)), con domicilio eletto in Potenza, via ((omissis)) n. 102;

contro

Provincia di Potenza, in persona del Dirigente dell’Ufficio Affari Generali e Istituzionali p.t., rappresentata e difesa dall’avv. ((omissis)), con domicilio eletto in Potenza, piazza delle Regioni presso l’Ufficio Legale dell’Ente;

per l'annullamento

della Determinazione n. 3324 del 4.11.2010, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della P…

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