Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3392 del 24 gennaio 2018

ECLI:IT:CASS:2018:3392PEN

Massima

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Il consenso della vittima è elemento costitutivo del reato di omicidio del consenziente ex art. 579 c.p., di tal che, ove il reo incorra in errore sulla sussistenza di tale consenso, trova applicazione la previsione normativa dell'art. 47 c.p., comma 2, in base alla quale l'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso, che nel caso di specie è costituito dal delitto di omicidio volontario ex art. 575 c.p., del quale pertanto deve rispondere l'agente. Il consenso della persona offesa, infatti, incide sulla tipicità del fatto punito dall'art. 579 c.p., e non sulla sua antigiuridicità, con la conseguenza che non può trovare applicazione la disciplina dell'errore sulla sussistenza di una causa di giustificazione prevista dall'art. 59 c.p., comma 4. Inoltre, perché sia configurabile il reato di omicidio del consenziente ex art. 579 c.p., occorre che il consenso della vittima alla propria soppressione costituisca il frutto di una deliberazione pienamente consapevole, non inquinata nella sua formazione da un deficit mentale di natura patologica, dovendo altrimenti riconoscersi - in tutti i casi in cui manchi una prova univoca, chiara e convincente di una libera ed effettiva volontà di morire manifestata dalla vittima - assoluta prevalenza al diritto alla vita, quale diritto personalissimo, riconosciuto come inviolabile dall'art. 2 Cost., che non può attribuire a terzi (anche se si tratti di stretti congiunti) il potere di disporre, in base alla propria percezione della qualità della vita altrui, dell'incolumità e dell'integrità fisica di un'altra persona. L'aggravante della minorata difesa ex art. 61 c.p., n. 5, sussiste in relazione alle circostanze di tempo e di luogo della consumazione del reato e delle condizioni personali della vittima, pacificamente conosciute dall'imputato agli effetti dell'art. 59 c.p., comma 2, essendo stato commesso l'omicidio in orario notturno all'interno di un'abitazione privata in danno di una persona tetraplegica sostanzialmente incapace di difendersi, soffocandola nel sonno con un cuscino. La determinazione della pena, contenuta dalla Corte di merito nel corretto esercizio dei poteri discrezionali attribuiti dagli artt. 132 e 133 c.p., in misura prossima ai minimi edittali, anche per quanto riguarda l'aumento di anni 1 mesi 6 di reclusione applicato per la continuazione con l'omicidio della moglie consenziente, così da rendere il richiamo al criterio dell'adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., comunque sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione sul punto.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Presidente

Dott. SIANI Vincenzo - Consigliere

Dott. SANDRINI Enrico G. - rel. Consigliere

Dott. APRILE Stefano - Consigliere

Dott. COCOMELLO Assunta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/02/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ((omissis));
Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso;
L'avv. (OMISSIS) conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con se…

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