Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 1162 del 2022

ECLI:IT:TARNA:2022:1162SENT

Massima

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La valutazione delle scelte urbanistiche di un Comune rientra nella più ampia discrezionalità dell'ente e gli atti di pianificazione non sono soggetti ad obblighi di motivazione puntuali. Le modifiche apportate all'assetto complessivo precedente non necessitano di particolari motivazioni, oltre a quelle rinvenibili nei criteri informatori del piano contenuti nella relazione di accompagnamento. Tale amplissima discrezionalità trova, tuttavia, un limite (con conseguente necessità di motivazione specifica) allorché le modifiche apportate vadano ad incidere su posizioni consolidate dei privati o su legittime aspettative di conservazione delle destinazioni in atto. Nel caso di specie, la Commissione straordinaria ha deciso di mantenere la destinazione urbanistica originaria dei fondi di proprietà della ricorrente, ovvero quella agricola, e pertanto tale scelta non necessitava di particolare motivazione, non essendo configurabile alcuna aspettativa legittima qualificata, poiché l'antecedente atto di pianificazione cui si riferisce la ricorrente non è mai stato approvato. Inoltre, il rigetto o l'accoglimento delle osservazioni dei privati non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente che queste siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali rappresentati dallo strumento pianificatorio. Nell'ambito di un procedimento urbanistico, le osservazioni costituiscono lo strumento per perseguire - compatibilmente con l'articolato delle scelte urbanistiche da effettuare - l'interesse pubblico con un minore sacrificio di quello privato. La valutazione delle scelte urbanistiche di un Comune rientra pertanto nella più ampia discrezionalità dell'ente, con il limite della necessità di motivazione specifica allorché le modifiche apportate vadano ad incidere su posizioni consolidate dei privati o su legittime aspettative di conservazione delle destinazioni in atto, mentre il rigetto o l'accoglimento delle osservazioni dei privati non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente che queste siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali rappresentati dallo strumento pianificatorio.

Sentenza completa

Pubblicato il 21/02/2022

N. 01162/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01121/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1121 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Noveca Costruzioni Noveca Costruzioni Srl, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Mauriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Calvizzano, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Galdiero, Paolo Giannarini, Raffaele Agliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della delibera della Commissione Straordinaria n.12 del 13/02/2020 con la quale non sono state accolte le osservazi…

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