Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 7663 del 2014

ECLI:IT:TARLAZ:2014:7663SENT

Massima

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Il giudice amministrativo, nell'esaminare un ricorso per ottemperanza di un precedente giudicato, dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere qualora l'amministrazione abbia già dato esecuzione al giudicato, provvedendo alla retrodatazione dell'inquadramento del ricorrente nella posizione economica e funzionale riconosciuta dalla sentenza. In tal caso, il giudice condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Il giudice amministrativo, nell'esaminare un ricorso per ottemperanza di un precedente giudicato, dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere qualora l'amministrazione abbia già dato esecuzione al giudicato, provvedendo alla retrodatazione dell'inquadramento del ricorrente nella posizione economica e funzionale riconosciuta dalla sentenza. In tal caso, il giudice condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza virtuale. L'amministrazione è tenuta a dare piena esecuzione al giudicato amministrativo, provvedendo alla retrodatazione dell'inquadramento del ricorrente nella posizione economica e funzionale riconosciuta dalla sentenza. Il mancato adempimento del giudicato da parte dell'amministrazione legittima il ricorrente a proporre un ricorso per ottemperanza, finalizzato all'esecuzione della sentenza. Tuttavia, qualora l'amministrazione abbia già provveduto all'esecuzione del giudicato, il ricorso per ottemperanza diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere. In tal caso, il giudice condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza virtuale. L'amministrazione è tenuta a dare piena esecuzione al giudicato amministrativo, provvedendo alla retrodatazione dell'inquadramento del ricorrente nella posizione economica e funzionale riconosciuta dalla sentenza. Il mancato adempimento del giudicato da parte dell'amministrazione legittima il ricorrente a proporre un ricorso per ottemperanza, finalizzato all'esecuzione della sentenza. Tuttavia, qualora l'amministrazione abbia già provveduto all'esecuzione del giudicato, il ricorso per ottemperanza diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere. In tal caso, il giudice condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.

Sentenza completa

N. 04437/2014
REG.RIC.

N. 07663/2014 REG.PROV.COLL.

N. 04437/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4437 del 2014, proposto da:
((omissis)), rappresentata e difesa dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Roma, via ((omissis)), 26;

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

((omissis)), ((omissis));

per l'ottemperanza

della graduatoria dei vincitori del corso-concorso per il passaggio tra le aree professionali b1, b2 e b3 alla posizione economica c1 profilo professionale amministrativo tributar…

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