Cassazione penale Sez. I sentenza n. 24587 del 28 maggio 2004

ECLI:IT:CASS:2004:24587PEN

Massima

Massima ufficiale
La verifica che il giudice deve compiere, ai fini della convalida del provvedimento adottato dal questore ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 (obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con l'effettuazione di manifestazioni sportive), ha per oggetto soltanto i presupposti formali atti a legittimare il suddetto provvedimento, per cui non può comportare il sindacato di merito sulla effettiva pericolosità dell'interessato né sulla congruità delle prescrizioni adottate per fronteggiarla, trattandosi di valutazioni rimesse alla discrezionalità del questore, nell'ambito dei compiti di prevenzione affidatigli dalla legge.

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