Cassazione penale Sez. V sentenza n. 656 del 15 gennaio 2007

ECLI:IT:CASS:2007:656PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di competenza del giudice di pace, per i reati commessi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 274 del 2000 (nella specie reato di ingiuria), resta ferma, in virtù delle disposizioni transitorie dettate dagli articoli 63, comma primo e 64, comma secondo, la competenza del giudice superiore, pur essendo applicabile il nuovo regime sanzionatorio, salva l'applicabilità della norma più favorevole al reo ex art. 2, comma terzo, cod. pen.; tuttavia, il richiamo a quest'ultima norma sostanziale deve intendersi circoscritto all'ambito sanzionatorio e non può estendersi all'applicazione di norme processuali quale quella relativa al tentativo di conciliazione, considerato che, per effetto della suddetta disciplina transitoria, in tale ipotesi, si osservano le disposizioni del titolo II della legge (relative al nuovo trattamento sanzionatorio per i reati divenuti di competenza del giudice di pace), nonché, in quanto applicabili, le disposizioni specificamente indicate, tra le quali non è compreso l'art. 29 che disciplina il tentativo di conciliazione.

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