Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 23774 del 2010

ECLI:IT:TARNA:2010:23774SENT

Massima

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La presentazione di una domanda di condono edilizio comporta l'obbligo per l'amministrazione di pronunciarsi sulla stessa prima di dare ulteriore corso al procedimento repressivo, determinando la sospensione dei procedimenti amministrativi sanzionatori. Pertanto, in presenza di una domanda di condono edilizio, il ricorso avverso l'ordine di demolizione di opere abusive è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l'amministrazione ha l'obbligo di pronunciarsi sulla condonabilità o meno dell'opera edilizia prima di portare ad ulteriore corso il procedimento repressivo. La presentazione di una domanda di condono edilizio, ai sensi della legge 47/1985 e successive modificazioni, comporta la sospensione dei procedimenti amministrativi sanzionatori, in quanto l'amministrazione ha l'obbligo di pronunciarsi sulla condonabilità dell'opera prima di proseguire con l'iter repressivo. Ciò determina la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente avverso l'ordine di demolizione, in quanto l'amministrazione deve valutare preliminarmente la possibilità di sanare l'abuso edilizio attraverso il procedimento di condono. La giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato ha affermato che, in presenza di una domanda di condono, l'amministrazione non può proseguire con l'esecuzione dell'ordine di demolizione, in quanto ciò vanificherebbe a priori il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria. Pertanto, il ricorso avverso l'ordine di demolizione deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
SEZIONE SECONDA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3639 del 1991, proposto da:
To.Vi., rappresentato e difeso dagli avv.ti An.Sa., Ri.So., presso cui elett.te dom. in Napoli;
contro
Comune di Giugliano, in persona del Sindaco p.t. - n.c.
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 82/a del 23.1.1991 che ingiunge la demolizione di opere abusive alla via (...);
dell’ordine di sospensione lavori 82 del 10.12.1990;
del sopralluogo tecnico del UTC del 8.11.1990;
di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2010 il Cons. ((omissis)) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fat…

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