Cassazione penale Sez. III sentenza n. 14746 del 11 aprile 2016

ECLI:IT:CASS:2016:14746PEN

Massima

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Il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990) sussiste quando ricorrono i seguenti elementi: a) l'esistenza di un gruppo, i cui membri siano consapevolmente aggregati per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; b) l'organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso; c) sotto il profilo soggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita. La prova del vincolo associativo può essere data anche attraverso l'accertamento di fatti concludenti, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive. Ai fini della configurabilità del reato associativo non è necessaria l'esistenza di una complessa ed articolata organizzazione, essendo sufficiente anche un'elementare predisposizione di mezzi, pur occasionalmente forniti da taluno degli associati o compartecipi, sempre che gli stessi siano in concreto idonei a realizzare in modo permanente il programma delinquenziale oggetto del vincolo associativo. Inoltre, integra la condotta di partecipazione all'associazione la costante disponibilità a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga. Il dolo del delitto di associazione a delinquere è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delittuoso in modo stabile e permanente. Infine, per la configurazione del reato associativo non è necessario il compimento di un numero elevato di condotte delittuose da parte del singolo partecipante, essendo sufficiente anche il coinvolgimento in un solo episodio criminoso, purché tale episodio sia espressione della consapevole adesione dell'agente all'organizzazione e del suo contributo alla realizzazione del programma criminoso.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMORESANO Silvio - Presidente

Dott. MANZON Enrico - Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere

Dott. DI STASI Antonell - rel. Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato (OMISSIS);
avverso la sentenza del 03/12/2014 della Corte d'appello di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa ((omissis));
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ((omissis)), che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20.12.2013 il Giudice della udienza preliminare del Tri…

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