Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5913 del 9 novembre 1981

ECLI:IT:CASS:1981:5913CIV

Massima

Massima ufficiale
A seguito della sentenza n. 152 del 1980 della corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, della legge fallimentare, nella parte in cui faceva decorrere dalla data dell'affissione il termine per impugnare la sentenza resa nell'opposizione allo stato passivo, devono ritenersi applicabili ai giudizi di impugnazione relativi le norme ordinarie sulla decorrenza dei termini di impugnazione del processo civile, con la conseguenza che il termine ridotto per l'appello ed il ricorso per cassazione di cui all'art.99 citato decorre dalla notificazione della sentenza (restando applicabile in caso di omessa notifica il termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ.) sempreché detta notifica sia stata effettuata dopo la pubblicazione della sentenza della corte costituzionale, in quanto prima della data suddetta all'eventuale notifica della sentenza non era ricollegato alcun effetto ai fini della decorrenza del termine per la impugnazione.

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