Tribunale civile Lanciano sentenza n. 101 del 9 aprile 2021

Massima

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Il creditore munito di titolo esecutivo nei confronti di una società di persone può utilizzare tale titolo esecutivo anche per l'azione esecutiva nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, anche in applicazione analogica della previsione di cui all'art. 477 c.p.c. L'iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese segna l'estinzione della società iscritta, ma la presenza di passività non estinte non è impeditiva della cancellazione e conseguente estinzione, e nemmeno di per sé sintomatica di una cancellazione intervenuta in mancanza dei presupposti di legge. Piuttosto, in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti si ha un fenomeno successorio, in virtù del quale le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione a seconda che, durante l'esistenza della società, essi fossero o non fossero illimitatamente responsabili per i debiti sociali. Nelle società di persone le obbligazioni sociali non sono obbligazioni personali dei soci, ma obbligazioni della società, cui si aggiunge a titolo di garanzia, e in via sussidiaria (con beneficio di escussione), la responsabilità di tutti o di alcuni (solidale) dei soci. La responsabilità per le obbligazioni sociali precedentemente sorte è estesa anche ai nuovi soci: chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio. Il beneficio di escussione opera in via di eccezione, previa indicazione dei beni sui quali il creditore può agevolmente soddisfarsi, nella società semplice, e automaticamente, ex lege, nella società in nome collettivo e nella società in accomandita semplice, quanto ai soci illimitatamente responsabili; peraltro, il beneficio di escussione non può più essere fatto valere se la società è estinta. Nella cessione di aziende inerenti a imprese commerciali la legge configura un accollo (esterno) legale cumulativo in capo al cessionario, il quale risponde dei debiti aziendali che risultino dai libri contabili obbligatori, a prescindere da un suo consenso espresso o tacito. Nei rapporti esterni con i creditori, cedente e cessionario rispondono solidalmente dei debiti, salvo nei confronti dei creditori che abbiano consentito alla liberazione del debitore cedente; nei rapporti interni, invece, la tesi preferibile è quella per cui, in assenza di diversa pattuizione, non si verifica ex lege un passaggio inter partes dei debiti aziendali, dei quali, pertanto, nei rapporti interni, risponderà l'alienante. I vizi (di invalidità o di ingiustizia) dei titoli esecutivi giudiziali devono essere fatti valere con gli strumenti di impugnazione per essi previsti; sicché la perdita del diritto a impugnare o la non impugnabilità di un titolo esecutivo giudiziale comporta la perdita del diritto a farne valere i vizi, non potendo l'opposizione all'esecuzione divenire surrettiziamente strumento di impugnazione ulteriore rispetto a quelli previsti dall'ordinamento. Inoltre, se il titolo esecutivo è di formazione giudiziale, con l'opposizione all'esecuzione non può farsi valere l'eccezione di compensazione se il controcredito eccepito avrebbe potuto dedursi, in quanto già sorto, in eccezione di compensazione nell'ambito del giudizio che ha portato alla formazione del titolo. Il debitore esecutato può opporre in compensazione (giudiziale) al creditore esecutante un controcredito anche ancora illiquido, purché sia di importo certamente superiore al credito azionato esecutivamente; l'illiquidità del controcredito opposto non impedisce al giudice dell'opposizione di accertarne l'entità, ove possibile senza dilazioni, "avendo il solo effetto, nelle more del giudizio di opposizione, di precludere al giudice dell'esecuzione la sospensione di quest'ultima". Tuttavia, quando l'esistenza del credito eccepito in compensazione dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso tale credito non è liquidabile in altra sede che non sia quel separato giudizio. La compensazione legale presuppone la certezza di entrambi i debiti, anche dal punto di vista processuale. In particolare, il rapporto eccepito in compensazione deve essere stato accertato mediante sentenza passata in giudicato o, comunque, non deve essere contestato processualmente salvo, in quest'ultimo caso, che siano addotte prove documentali sicure e la contestazione appaia, pertanto, prima facie pretestuosa. Infatti, non è processualmente certo il credito riconosciuto in sentenza provvisoriamente eseguibile, perché la provvisoria esecutività comporta solo l'esigibilità temporanea del credito e non la certezza. La cessione del credito determina immediatamente l'effetto traslativo del credito e questo effetto è altresì immediatamente rilevante nei confronti del debitore, il quale a seguito della cessione non è più obbligato verso il cedente ma verso il cessionario. L'accettazione, la notificazione, la conoscenza certa della cessione sono requisiti di efficacia della cessione stessa, nei rapporti tra cedente, cessionario e debitore ceduto, nel senso che rimuovono il limite della tutela del debitore di buona fede. Il debitore ceduto può far valere nei confronti del cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto far valere nei confronti del cedente; in particolare, le eccezioni relative ai fatti estintivi o modificativi del rapporto anteriori al trasferimento del credito o anche successivi al trasferimento del credito, ma solo fino al momento in cui ha accettato la cessione o questa gli è stata notificata o ne abbia avuto conoscenza certa.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Giovanni Nappi, all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 15 settembre 2020, ha pronunciato ai sensi degli artt. 281-sexies c.p.c. e 221, c. 4, D.L. n. 34 del 2020 e successive modificazioni la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 28/2019 R.G. e vertente
TRA
(...) ((...)), rappresentata e difesa dall'avv. Gi.Mi. in virtù di mandato in atti;
ATTORE
E
(...) S.R.L. ((...)), in persona dell'amministratore (...), (...) ((...)), (...) ((...)), elettivamente domiciliati in Lanciano, Via (...), presso lo studio dell'avv. Al.Uc., che li rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
CONVENUTI
avente a oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, c. 2, c.p.c.)
FATTO E DIRITTO
1. (...), creditrice esecutante, ha introdotto il presente giudizio di merito a seguit…

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